Terre e rocce da scavo: il decreto Ambiente semplifica la gestione nei cantieri

|Associazione Imprenditori Italia

Decreto Ambiente: deposito temporaneo delle terre da scavo fino a 4.000 metri cubi e riutilizzo semplificato nei cantieri fino a 20 metri cubi.

Terre e rocce da scavo: il decreto Ambiente semplifica la gestione nei cantieri

Dal 9 ottobre 2026 è in vigore il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dello stesso giorno. Il provvedimento, noto come decreto Ambiente, contiene disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche, e modifica in più punti il Testo unico ambientale, il D.Lgs. 152/2006. Per le imprese edili e per chi gestisce piccoli cantieri la novità più concreta riguarda le terre e rocce da scavo.

Deposito temporaneo: il limite passa da 30 a 4.000 metri cubi

L'articolo 4 del decreto inserisce nel Testo unico ambientale il nuovo articolo 185-ter. Per le terre e rocce da scavo gestite come rifiuto, identificate dai codici EER 17.05.04 e 17.05.03*, il limite quantitativo del deposito temporaneo prima della raccolta sale a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. Finora il tetto era di 30 metri cubi complessivi, di cui al massimo 10 pericolosi.

Si tratta di un aumento delle sole soglie: restano fermi gli altri requisiti previsti per il deposito temporaneo e la disciplina del DPR 120/2017 sulle terre e rocce da scavo. Per le imprese significa poter organizzare la logistica del cantiere con meno viaggi verso gli impianti, con possibili risparmi di tempi e costi di trasporto, ma con la stessa attenzione a classificazione, tracciabilità e registri.

Piccoli cantieri: riutilizzo nello stesso sito fino a 20 metri cubi

La seconda semplificazione riguarda i cosiddetti cantieri puntuali, quelli che producono terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati sulla base delle sezioni di progetto. In questi casi il materiale può essere riutilizzato direttamente nel sito in cui è stato prodotto senza una preventiva caratterizzazione ambientale, purché il rispetto delle condizioni risulti dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

La semplificazione non vale per tutto: sono esclusi i materiali che contengono calcestruzzo, bentonite o miscele cementizie usate negli scavi, le terre provenienti da siti in bonifica e quelle derivanti da scavi per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione. È una misura pensata per i lavori di manutenzione, allacciamento e piccola edilizia, che riguardano da vicino molte imprese artigiane e PMI del settore, già alle prese con adempimenti come la patente a crediti per i cantieri.

Istruttorie ambientali, economia circolare e bonifiche

Il decreto interviene anche su altri fronti. L'articolo 1 attribuisce alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC le verifiche di assoggettabilità a VIA per i progetti di sua competenza, con l'obiettivo di accelerare le istruttorie. Sul piano dell'economia circolare, il provvedimento tocca la responsabilità estesa del produttore per le bottiglie in PET e l'impiego del combustibile solido secondario negli impianti. L'articolo 5 modifica infine le procedure di bonifica dei siti contaminati per rendere più rapida l'adozione delle ordinanze nei confronti dei responsabili e stanzia risorse per il risanamento della Terra dei fuochi.

Trattandosi di un decreto-legge, il testo dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione: durante l'esame parlamentare le norme possono essere modificate, ed è quindi opportuno seguire l'iter prima di riorganizzare in modo stabile procedure e contratti.

Il ruolo delle associazioni nell'applicazione delle nuove regole

Le semplificazioni ambientali producono benefici reali solo se vengono applicate correttamente in cantiere. Codici dei rifiuti, condizioni per il riutilizzo e documentazione dei lavori restano aspetti tecnici, in cui un errore può trasformare una semplificazione in una contestazione. Le associazioni di imprenditori possono accompagnare le imprese edili e impiantistiche nella lettura delle nuove norme, raccogliere i dubbi applicativi emersi sul territorio e rappresentarli nel confronto con le istituzioni durante la conversione del decreto, perché le regole più semplici diventino un vantaggio concreto per chi lavora ogni giorno nei cantieri.

Fonti: