Una nuova disciplina per la comunicazione ambientale
Dal 27 settembre 2026 si applicano le regole introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. L'Italia l'ha recepita con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026, che modifica il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) nelle parti dedicate alle pratiche commerciali scorrette e ai diritti dei consumatori.
Il provvedimento riguarda ogni impresa che si rivolge al consumatore finale: produttori, distributori, commercianti, anche online. Non introduce un nuovo adempimento burocratico, ma cambia ciò che si può affermare in etichetta, sul sito, sui social e nella pubblicità quando si parla di ambiente, durata e riparabilità dei prodotti.
Cosa non si potrà più dire
Il decreto definisce con precisione l'asserzione ambientale: qualsiasi messaggio non obbligatorio, compresi marchi, nomi di prodotto e simboli grafici, che presenti un prodotto o un'impresa come positivi, neutri o meno dannosi per l'ambiente. Su questa base entrano nell'elenco delle pratiche considerate in ogni caso scorrette:
- le asserzioni ambientali generiche, come «ecologico» o «rispettoso dell'ambiente», se l'impresa non può dimostrare un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, ad esempio con l'Ecolabel UE;
- le affermazioni che riguardano l'intero prodotto o l'intera attività quando il beneficio riguarda solo un aspetto;
- le dichiarazioni di impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni basate sulla sola compensazione dei gas a effetto serra;
- le etichette di sostenibilità non basate su un sistema di certificazione o non stabilite da autorità pubbliche;
- la presentazione come tratto distintivo di requisiti che la legge impone a tutti i prodotti della stessa categoria.
Le promesse su prestazioni ambientali future dovranno poggiare su un piano di attuazione dettagliato, con obiettivi misurabili e scadenze, verificato periodicamente da un terzo indipendente.
Durata, riparabilità e informazioni al consumatore
La seconda parte della disciplina riguarda l'obsolescenza precoce. Diventa scorretto presentare come riparabile un bene che non lo è, dichiarare una durata non veritiera, spingere a sostituire i materiali di consumo prima del necessario o tacere che un aggiornamento del software peggiorerà il funzionamento di un dispositivo.
Si ampliano anche le informazioni precontrattuali: il promemoria della garanzia legale di conformità di almeno due anni, con l'avviso armonizzato europeo, l'eventuale garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore, l'indice di riparabilità dove previsto, il periodo minimo di aggiornamento del software per i beni digitali e, quando disponibili, le opzioni di consegna rispettose dell'ambiente.
Le priorità per le PMI e il ruolo delle associazioni
Per molte piccole imprese la sostenibilità è un valore reale, spesso legato alla filiera corta, alla qualità dei materiali o a percorsi di economia circolare già avviati. Il rischio non è la mancanza di impegno, ma il modo in cui viene raccontato. La priorità è una revisione ordinata dei messaggi: etichette e confezioni, schede prodotto dell'e-commerce, cataloghi, campagne pubblicitarie, accompagnata dalla raccolta delle prove che sostengono ogni affermazione.
Le associazioni di rappresentanza possono accompagnare questo passaggio con informazione qualificata, momenti di formazione e il dialogo con le autorità competenti, aiutando le imprese a distinguere tra ciò che va eliminato e ciò che va semplicemente documentato meglio. Attraverso i propri servizi, l'Associazione può orientare le PMI verso una comunicazione ambientale precisa e verificabile, che diventa un elemento di fiducia per i clienti e un vantaggio competitivo duraturo.