CBAM, al via la fase definitiva: cosa cambia per le PMI che importano nel 2026

|Associazione Imprenditori Italia

Soglia di 50 tonnellate, dichiarante autorizzato e acquisto di certificati: la fase definitiva del CBAM e i suoi effetti sulle PMI importatrici.

CBAM, al via la fase definitiva: cosa cambia per le PMI che importano nel 2026

Dal 1° gennaio 2026 è entrato nella sua fase definitiva il CBAM, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere previsto dal Regolamento (UE) 2023/956. Uno strumento con cui l'Unione Europea applica un costo sulle emissioni di CO₂ incorporate in alcuni beni importati da Paesi extra-UE, per evitare che la produzione si sposti dove le regole ambientali sono meno stringenti.

Dal periodo transitorio al regime definitivo

Il CBAM nasce per tutelare le imprese europee soggette al sistema ETS, che già pagano per le proprie emissioni, dalla concorrenza di produzioni extra-UE realizzate a costi ambientali più bassi. Riguarda i settori ad alta intensità di emissioni: ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.

Dopo un periodo transitorio dedicato al solo obbligo di rendicontazione, dal 2026 scatta la fase in cui gli importatori interessati devono non solo dichiarare le emissioni, ma anche acquistare i corrispondenti certificati. È un cambiamento che tocca direttamente le filiere manifatturiere italiane, fortemente legate all'importazione di materie prime e semilavorati provenienti da fuori dell'Unione.

La soglia delle 50 tonnellate e il dichiarante autorizzato

La principale novità che alleggerisce il quadro per le piccole imprese è l'introduzione di una soglia de minimis: sono esentate dagli obblighi CBAM tutte le aziende che importano meno di 50 tonnellate annue cumulative di merci rientranti nel meccanismo. Secondo le stime della Commissione europea, questa franchigia esclude circa il 90% degli importatori, pur continuando a coprire il 99% delle emissioni complessive: un modo per concentrare gli adempimenti dove l'impatto ambientale è realmente rilevante.

Chi supera, o prevede di superare, la soglia deve invece ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato, condizione necessaria per poter continuare a importare le merci interessate. La dichiarazione annuale va presentata entro il settembre successivo all'anno di riferimento e comporta l'acquisto di certificati proporzionali alle emissioni dichiarate.

Quali imprese sono coinvolte e con quali costi

Per le PMI italiane il discrimine è il volume delle importazioni. Molte piccole imprese che acquistano quantità limitate di prodotti CBAM rientreranno sotto la soglia e saranno di fatto esonerate. Restano coinvolte, invece, le aziende manifatturiere che importano volumi significativi di acciaio, alluminio o altri materiali: per queste, il CBAM introduce un nuovo costo di conformità, fatto di adempimenti amministrativi e di acquisto dei certificati.

L'effetto economico non è trascurabile. Il prezzo dei certificati è legato a quello delle quote ETS europee e potrà incidere sui costi di approvvigionamento, con possibili ripercussioni sui prezzi finali. Per le imprese diventa quindi importante mappare per tempo le proprie importazioni, verificare il superamento della soglia e, dove necessario, attivarsi per ottenere l'autorizzazione ed evitare blocchi operativi alle dogane.

Il ruolo delle associazioni nell'orientare le PMI

Il CBAM è una normativa tecnica, che intreccia dogane, ambiente e fiscalità europea: un terreno su cui le piccole imprese rischiano di muoversi senza strumenti adeguati. La prima difficoltà è spesso capire se si è coinvolti o meno, e con quali obblighi. Le associazioni di rappresentanza possono svolgere un ruolo informativo essenziale: aiutare le imprese a calcolare i volumi importati, a interpretare le soglie, a capire se e quando attivare le procedure di autorizzazione.

Accompagnare le PMI in questa transizione significa trasformare un adempimento percepito come ostacolo in una gestione consapevole del rischio. Per il sistema produttivo, comprendere per tempo le regole del carbon pricing europeo è anche un modo per anticipare le scelte di fornitura e rafforzare la competitività su filiere sempre più attente alla sostenibilità.

Informazione di carattere generale, verificata sulle fonti indicate alla data di pubblicazione: non costituisce consulenza fiscale, legale o del lavoro. Per valutare il proprio caso è opportuno rivolgersi a un professionista.

Fonti: