Chi è il proprietario dei dati generati da una macchina
Il Regolamento (UE) 2023/2854, noto come Data Act, risponde a una domanda che il tessuto produttivo italiano si pone da anni: chi può accedere ai dati generati da un macchinario, da un veicolo o da un impianto connesso. Fino a poco tempo fa la risposta pratica era spesso il fabbricante, che raccoglieva i dati e li rendeva disponibili solo attraverso i propri servizi. Il regolamento, applicabile dal 12 settembre 2025, ribalta questa impostazione: l'accesso ai dati generati dall'uso di un prodotto connesso diventa un diritto esercitabile dall'utilizzatore.
Per una PMI manifatturiera che ha investito in macchinari 4.0 questo significa poter ottenere i dati di funzionamento dei propri impianti e, se lo ritiene utile, condividerli con un fornitore di manutenzione diverso dal costruttore. È un cambiamento che tocca direttamente i modelli di servizio post-vendita e i rapporti di fornitura industriale.
L'obbligo in vigore dal 12 settembre 2026 e le prossime scadenze
Dal 12 settembre 2026 si applica l'obbligo di progettazione: i prodotti connessi e i servizi correlati immessi sul mercato dopo quella data devono essere concepiti in modo che i dati generati siano accessibili all'utilizzatore in maniera semplice, sicura e, dove pertinente, diretta. Non basta più prevedere un accesso su richiesta: l'accessibilità è diventata un requisito del prodotto.
Il calendario prosegue con due passaggi. Dal 12 gennaio 2027 i fornitori di servizi cloud non potranno più applicare tariffe per il passaggio ad altri fornitori; fino a quella data possono chiedere solo tariffe ridotte. Il regolamento impone inoltre ai provider di agevolare la migrazione verso un altro servizio o verso soluzioni on-premise, con obblighi su formati interoperabili, tempi e assistenza. Dal 12 settembre 2027, infine, le regole sulle clausole contrattuali abusive in materia di dati si estendono anche ai contratti conclusi entro il 12 settembre 2025, se a tempo indeterminato o con scadenza almeno dieci anni dopo l'11 gennaio 2024.
Nel novembre 2025 la Commissione europea ha proposto, con il pacchetto Digital Omnibus (COM(2025) 837), di semplificare il Data Act e di farvi confluire altre norme sui dati. Alla data di questo aggiornamento il testo consolidato su EUR-Lex resta quello del 2023: fino all'approvazione di eventuali modifiche valgono le regole attuali.
Che cosa conviene fare adesso
Le imprese che fabbricano prodotti connessi devono verificare che i modelli immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026 rispettino il requisito di accessibilità dei dati: interfacce, API, documentazione tecnica e informative contrattuali vanno allineate prima della vendita.
Le imprese che utilizzano prodotti e servizi digitali hanno un'opportunità di rinegoziazione. È il momento di rivedere i contratti cloud in vista del 12 gennaio 2027, inserendo piani di uscita, finestre di migrazione e livelli di servizio verificabili. Conviene anche chiedere formalmente ai fornitori di macchinari l'accesso ai dati degli impianti già installati: è un diritto esercitabile da settembre 2025 e la base per progetti di manutenzione predittiva o di efficientamento energetico gestiti internamente.
Il ruolo delle associazioni di rappresentanza
Il Data Act è una norma che attribuisce poteri contrattuali alle imprese utilizzatrici invece di imporre soltanto adempimenti. Il rischio concreto è che questi diritti restino inutilizzati perché sconosciuti: una piccola impresa raramente dispone delle competenze per negoziare clausole di portabilità con un fornitore internazionale di software.
Le associazioni di imprenditori possono fare la differenza mettendo a disposizione modelli contrattuali, chiarendo il perimetro dei diritti di accesso e organizzando confronti tra imprese della stessa filiera. Un dato che resta chiuso nel sistema di un fornitore è un investimento già pagato e mai valorizzato: renderlo utilizzabile è uno dei passaggi più concreti della transizione digitale delle PMI italiane.
Informazione di carattere generale, verificata sulle fonti indicate alla data di pubblicazione: non costituisce consulenza fiscale, legale o del lavoro. Per valutare il proprio caso è opportuno rivolgersi a un professionista.
Fonti:
- EUR-Lex — Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act), artt. 3, 29 e 50
- AI4Business — Digital Omnibus: le novità UE su dati, AI e piattaforme
- Agenda Digitale — Data Act: nuove regole UE per lo scambio e il controllo dei dati industriali
- ICT Security Magazine — EU Data Act e sicurezza IoT: cosa cambia per le imprese italiane
- Lokky — Data Act 2025-2026 per PMI con prodotti connessi